Termografia - Campi di applicazione

TERMOGRAFIA

STRUTTURE RICETTIVE

Regione Siciliana

02/11/2026

D. A. n. 2104 del 25.06.2025 

REGIONE SICILIANA 
Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo 
–––––––– 
L’ASSESSORE  
 
DECRETA 
 
Art. 1   
Per i motivi di cui alla premessa, sono approvati i “REQUISITI MINIMI, DEFINIZIONI EDISPOSIZIONI  APPLICABILI  A  TUTTE  LE  AZIENDE  TURISTICO-RICETTIVE ELENCATE ALL'ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2025, n.6;
 
Art. 2 Sono abrogati: 
-  il D.A. n. 53 del 08 febbraio 2001; 
-  il D.A. n. 908 dell’11 giugno 2001,  
-  il D.A. del 29 novembre 2001 pubblicato in GURS n. 1 del 04 gennaio 2001; 
-  il D.A. n. 152 del 06 maggio 2022; D. A. n. 2104 del 25.06.2025  
-  il D.A. n. 159 del 06 dicembre 2006; 
-  il D.A. n. 25/Gab del 28 febbraio 2007; 
-  il D.A. n. 2351/Gab del 15 dicembre 2014; 
-  il D.A. n. 469/Gab del 20 marzo 2017; 
-  il D.A. n. 3098 del 22 novembre 2018; 
-  il D.A. n. 1057 del 05 giugno 2019; 
 
Art. 3 
L'Allegato “A” e l’Allegato “B” fanno parte integrante del presente decreto; 
 
Art. 4
Sono modificati i requisiti per l'attribuzione della classifica in stelle alle aziende turistico-ricettive, secondo quanto riportato nell’Allegato “A“ del presente decreto, nonché i requisiti per  l’avvio  dell’attività  delle  dimore  destinate  in  tutto  o  in  parte  a  locazioni  turistiche, secondo quanto riportato nell’Allegato “A“ e nell’Allegato “B” del presente decreto;
 
Art. 5 
Ai  fini  dell'individuazione  dei  requisiti  per  l'attribuzione  della  classifica,  descritti nell'Allegato “A” al presente decreto, sono strutture alberghiere: gli alberghi, i condhotel, le residenze turistico alberghiere, le residenze d’epoca alberghiere, i villaggi turistici. Ai fini dell'individuazione dei requisiti per l'attribuzione della classifica, descritti nell'Allegato “A” al presente decreto, sono strutture extra alberghiere: gli affittacamere, gli alberghi diffusi, gli alloggi agrituristici e gli alloggi in aziende ittiche, i bed & breakfast, i campeggi, le case ed appartamenti  per  vacanze,  le  case  per  ferie,  gli  ostelli,  i  rifugi  escursionistici  e  rifugi montani, dimore destinate in tutto o in parte a turismo rurale; Ai fini dell'individuazione dei requisiti  per  l'attribuzione  della  classifica,  descritti  nell'Allegato “A” al presente decreto, sono altre strutture turistico-ricettive  le  dimore  destinate  in  tutto  o  in  parte  a  locazioni turistiche. 
 
Art. 6
Costituisce requisito, al fine dell'ottenimento del provvedimento di classifica, il possesso di un  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  (PEC),  che  sarà  utilizzato  per  tutte  le comunicazioni e notifiche tra la Pubblica Amministrazione e la struttura ricettiva stessa. 
Art. 7
Le  strutture  ricettive  già  esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, comunicano, entro dieci giorni lavorativi, al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, per il tramite del Servizio Turistico Regionale competente per territorio, e al SUAP,  l’indirizzo  PEC,  obbligandosi  a  mantenerlo  attivo  e  funzionante,  tramite dichiarazione resa dal legale rappresentante o titolare. 
 
Art. 8
Le  strutture  ricettive  di  nuova  attivazione  comunicano  l’indirizzo  PEC,  obbligandosi  a mantenerlo  attivo  e  funzionante,  contestualmente  all'atto  della  presentazione  della  SCIA Unica al SUAP per l'avvio dell'attività.
 
Art. 9
Le strutture ricettive comunicano al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo  per  il  tramite  del  Servizio  Turistico  Regionale  competente  per  territorio,  ed  al SUAP,  entro  cinque  giorni  lavorativi,  ogni  variazione  dell’indirizzo  PEC,  tramite dichiarazione resa dal legale rappresentante o titolare. 
 
Art. 10
I SUAP  dei  Comuni  della  Regione  siciliana  adeguano  la  modulistica  in  conformità  alle disposizioni del presente decreto. 
 
Art. 11
Ai sensi dell’art. 5, comma 4 e comma 5, della L.R. n. 6/2025 tutte le segnalazioni   e le comunicazioni di classificazione, rinnovo della  classificazione,  variazione  della classificazione, modifica  della classificazione, devono essere presentate con  il  pagamentodella somma di € 75,00 sui conti correnti di seguito indicati: 
-  versamento di €37,50 (pari al 50%) – Titolo 3 –Tipologia 100 – Categoria 2 - Capitolo di entrata n. 8585 – Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo - Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo; 
-  versamento di €37,50 (pari al 50%) – Titolo 3 –Tipologia 100 – Categoria 2 - Capitolo di  entrata  n.  8586  –  Assessorato  regionale  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità  - Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti. 
Le  ricevute  dei  due  versamenti  sopra  indicati  vanno  inviate,  unitamente  all’istanza,  al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo. Il mancato versamento di anche di una sola delle due quote comporta l’invalidità dell’istanza. D. A. n. 2104 del 25.06.2025 
 
Art. 12
Le strutture ricettive devono essere in possesso di tutti i requisiti di natura tecnico-edilizia, igienico-sanitaria,  di  sicurezza  ed  in  particolare  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 
 
Art. 13
L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 5, 6, 7, e 8 del presente decreto, in  quanto impedimento all'acquisizione delle informazioni da richiedersi ai  fini  della classificazione e agli accertamenti connessi, comporta l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui agli art. 37 e 38 della legge regionale n.6/2025, sino al provvedimento di chiusura in caso di accertata recidiva.
 
Art. 14
I titolari o i gestori delle strutture turistico-ricettive e coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche sono tenuti alla comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo tramite il sistema Turist@t. 
I soggetti di cui al comma 1 registrano giornalmente l’arrivo e la partenza di ciascun ospite e, con riferimento alle strutture turistico-ricettive, anche il numero delle camere occupate, mediante  apposita  procedura  telematica,  nel  rispetto della  normativa  vigente  in  materia  di 
protezione e trattamento dei dati personali. 
La  comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, è effettuata  con  cadenza  giornaliera,  secondo  le  prescrizioni  impartite  dall’ISTAT  ai  sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni.
 
Art. 15
I gestori, i titolari e i legali rappresentanti delle strutture di cui alla legge n.6/2025 espongono il Codice identificativo nazionale (CIN) di cui all’articolo 13 ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n.  145,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  15  dicembre  2023,  n.  191,  e successive  modificazioni all’esterno delle strutture turistico-ricettive, integrandolo direttamente nell’insegna o ponendolo nelle sue immediate vicinanze nonché sui siti web e in tutte le forme di pubblicità. 
 
Art. 16
I  titolari  delle  strutture  turistico-ricettive, a  esclusione delle locazioni turistiche di cui all’articolo 35 della l.r. 6/2025, stipulano, per i periodi di esercizio, una polizza per i rischi da responsabilità civile nei confronti dei clienti.


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