DECRETA
Art. 1
Per i motivi di cui alla premessa, sono approvati i “REQUISITI MINIMI, DEFINIZIONI EDISPOSIZIONI APPLICABILI A TUTTE LE AZIENDE TURISTICO-RICETTIVE ELENCATE ALL'ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2025, n.6;
Art. 2 Sono abrogati:
- il D.A. n. 53 del 08 febbraio 2001;
- il D.A. n. 908 dell’11 giugno 2001,
- il D.A. del 29 novembre 2001 pubblicato in GURS n. 1 del 04 gennaio 2001;
- il D.A. n. 152 del 06 maggio 2022; D. A. n. 2104 del 25.06.2025
- il D.A. n. 159 del 06 dicembre 2006;
- il D.A. n. 25/Gab del 28 febbraio 2007;
- il D.A. n. 2351/Gab del 15 dicembre 2014;
- il D.A. n. 469/Gab del 20 marzo 2017;
- il D.A. n. 3098 del 22 novembre 2018;
- il D.A. n. 1057 del 05 giugno 2019;
Art. 3
L'Allegato “A” e l’Allegato “B” fanno parte integrante del presente decreto;
Art. 4
Sono modificati i requisiti per l'attribuzione della classifica in stelle alle aziende turistico-ricettive, secondo quanto riportato nell’Allegato “A“ del presente decreto, nonché i requisiti per l’avvio dell’attività delle dimore destinate in tutto o in parte a locazioni turistiche, secondo quanto riportato nell’Allegato “A“ e nell’Allegato “B” del presente decreto;
Art. 5
Ai fini dell'individuazione dei requisiti per l'attribuzione della classifica, descritti nell'Allegato “A” al presente decreto, sono strutture alberghiere: gli alberghi, i condhotel, le residenze turistico alberghiere, le residenze d’epoca alberghiere, i villaggi turistici. Ai fini dell'individuazione dei requisiti per l'attribuzione della classifica, descritti nell'Allegato “A” al presente decreto, sono strutture extra alberghiere: gli affittacamere, gli alberghi diffusi, gli alloggi agrituristici e gli alloggi in aziende ittiche, i bed & breakfast, i campeggi, le case ed appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli, i rifugi escursionistici e rifugi montani, dimore destinate in tutto o in parte a turismo rurale; Ai fini dell'individuazione dei requisiti per l'attribuzione della classifica, descritti nell'Allegato “A” al presente decreto, sono altre strutture turistico-ricettive le dimore destinate in tutto o in parte a locazioni turistiche.
Art. 6
Costituisce requisito, al fine dell'ottenimento del provvedimento di classifica, il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), che sarà utilizzato per tutte le comunicazioni e notifiche tra la Pubblica Amministrazione e la struttura ricettiva stessa.
Art. 7
Le strutture ricettive già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano, entro dieci giorni lavorativi, al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, per il tramite del Servizio Turistico Regionale competente per territorio, e al SUAP, l’indirizzo PEC, obbligandosi a mantenerlo attivo e funzionante, tramite dichiarazione resa dal legale rappresentante o titolare.
Art. 8
Le strutture ricettive di nuova attivazione comunicano l’indirizzo PEC, obbligandosi a mantenerlo attivo e funzionante, contestualmente all'atto della presentazione della SCIA Unica al SUAP per l'avvio dell'attività.
Art. 9
Le strutture ricettive comunicano al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo per il tramite del Servizio Turistico Regionale competente per territorio, ed al SUAP, entro cinque giorni lavorativi, ogni variazione dell’indirizzo PEC, tramite dichiarazione resa dal legale rappresentante o titolare.
Art. 10
I SUAP dei Comuni della Regione siciliana adeguano la modulistica in conformità alle disposizioni del presente decreto.
Art. 11
Ai sensi dell’art. 5, comma 4 e comma 5, della L.R. n. 6/2025 tutte le segnalazioni e le comunicazioni di classificazione, rinnovo della classificazione, variazione della classificazione, modifica della classificazione, devono essere presentate con il pagamentodella somma di € 75,00 sui conti correnti di seguito indicati:
- versamento di €37,50 (pari al 50%) – Titolo 3 –Tipologia 100 – Categoria 2 - Capitolo di entrata n. 8585 – Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo - Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo;
- versamento di €37,50 (pari al 50%) – Titolo 3 –Tipologia 100 – Categoria 2 - Capitolo di entrata n. 8586 – Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.
Le ricevute dei due versamenti sopra indicati vanno inviate, unitamente all’istanza, al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo. Il mancato versamento di anche di una sola delle due quote comporta l’invalidità dell’istanza. D. A. n. 2104 del 25.06.2025
Art. 12
Le strutture ricettive devono essere in possesso di tutti i requisiti di natura tecnico-edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza ed in particolare in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 13
L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 5, 6, 7, e 8 del presente decreto, in quanto impedimento all'acquisizione delle informazioni da richiedersi ai fini della classificazione e agli accertamenti connessi, comporta l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui agli art. 37 e 38 della legge regionale n.6/2025, sino al provvedimento di chiusura in caso di accertata recidiva.
Art. 14
I titolari o i gestori delle strutture turistico-ricettive e coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche sono tenuti alla comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo tramite il sistema Turist@t.
I soggetti di cui al comma 1 registrano giornalmente l’arrivo e la partenza di ciascun ospite e, con riferimento alle strutture turistico-ricettive, anche il numero delle camere occupate, mediante apposita procedura telematica, nel rispetto della normativa vigente in materia di
protezione e trattamento dei dati personali.
La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, è effettuata con cadenza giornaliera, secondo le prescrizioni impartite dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni.
Art. 15
I gestori, i titolari e i legali rappresentanti delle strutture di cui alla legge n.6/2025 espongono il Codice identificativo nazionale (CIN) di cui all’articolo 13 ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, e successive modificazioni all’esterno delle strutture turistico-ricettive, integrandolo direttamente nell’insegna o ponendolo nelle sue immediate vicinanze nonché sui siti web e in tutte le forme di pubblicità.
Art. 16
I titolari delle strutture turistico-ricettive, a esclusione delle locazioni turistiche di cui all’articolo 35 della l.r. 6/2025, stipulano, per i periodi di esercizio, una polizza per i rischi da responsabilità civile nei confronti dei clienti.