DURC

05/03/2009

DURC - Documento Unico Regolarità Contributiva. Per Documento Unico di Regolarità Contributiva deve intendersi il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesti contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile. La regolarità contributiva oggetto del DURC riguarda tutti gli appalti pubblici nonché i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA). Per appalti pubblici devono intendersi anche gli appalti di servizi e forniture. Il D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modifiche dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248, ha ampliato l'ambito di operatività del DURC alle "imprese di tutti i settori", comprese le aziende agricole per l'accesso ai benefici e sovvenzioni comunitari; la successiva Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (finanziaria 2006) ha ulteriormente precisato che tali benefici e sovvenzioni devono essere finalizzati alla realizzazione di investimenti. Da ultimo, la Legge 12 luglio 2006, n. 228, che ha convertito con modifiche il D.L. 12 maggio 2006 n. 173, ha previsto che il DURC sia rilasciato dopo la verifica della regolarità dei versamenti contributivi riferiti alle prestazioni lavorative effettuate dal 1 gennaio 2006. L'INPS, con la Circolare 19 ottobre 2006, n.116, ha disciplinato il rilascio del DURC nel settore agricolo. Il DURC potrà essere utilizzato ai fini del rilascio dell'attestazione SOA, dell'iscrizione all'Albo dei Fornitori ed in tutti i casi in cui sia necessario per la concessione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni. Il Documento Unico può essere richiesto direttamente dall'impresa o tramite intermediari (consulenti del lavoro e associazioni di categoria). L'art. 1, c. 1175-1176, L. n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007) ha previsto che, dal 1° luglio 2007, tutti i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, oltre che al rispetto degli obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è chiamato a definire, entro 3 mesi dalla entrata in vigore della legge (1.1.2007), le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento e le tipologie di irregolarità (previdenziali o in materia di tutela delle condizioni di lavoro) da non considerare ostative al rilascio del DURC; in attesa dell'emanazione del regolamento medesimo sono fatte salve le disposizioni speciali in materia di certificazione della regolarità contributiva in edilizia e agricoltura. Con la Nota 17 luglio 2007, n. 25/I/0009503 il Ministero del lavoro è intervenuto a chiarire che, in attesa della emanazione del citato decreto e nelle more di ulteriori approfondimenti sulle modalità applicative della disciplina, gli obblighi relativi al DURC, come previsti dal comma 1176 ultimo periodo, trovano applicazione medio tempore soltanto "nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura", mentre è di immediata applicazione la previsione che subordina la fruizione dei benefici normativi e contributivi al rispetto delle "altre condizioni di legge" e degli "accordi e contratti collettivi". Il D.M. 24 ottobre 2007 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dando attuazione all'art. 1, commi 1175-1176, della Legge n. 296/2006, ha subordinato la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa vigente al possesso, da parte delle aziende, dei seguenti requisiti: applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge; inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all'allegato A del D.M. 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito, da dichiararsi tramite autocertificazione; possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS e, per il settore edile, anche delle Casse Edili. Con riferimento a tale ultimo requisito, trattandosi di benefici erogati dall'INAIL, ai sensi dello stesso decreto ministeriale, non dovrà essere presentato il DURC, in quanto l'Istituto provvederà d'ufficio alla verifica della regolarità. In assenza dei requisiti per il rilascio del DURC gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del documento o dell'annullamento di quello già rilasciato, invitano l'interessato a regolarizzare la posizione entro un termine non superiore a 15 giorni (che decorrono dalla notifica della inadempienza contributiva accertata, a prescindere da eventuali preventive comunicazioni cui non sia possibile attribuire alcun valore legale di notifica). Relativamente all’applicazione dei contratti collettivi, il Ministero del lavoro ha specificato che un’impresa che sia aderente o abbia conferito mandato ad un’organizzazione datoriale firmataria di un CCNL, ma non abbia stipulato o aderito ad un accordo collettivo territoriale, non è obbligata all’applicazione delle disposizioni contrattuali di secondo livello, a meno che il datore di lavoro non vi dia esplicita adesione o spontanea applicazione. Lo stesso Ministero del lavoro, con Nota 3 settembre 2007, n. 25/I/0011028, ha precisato che per le imprese extracomunitarie che operano in territorio nazionale vige l'obbligo di iscrizione alla Cassa edile e conseguentemente la disciplina del DURC, mentre per le imprese comunitarie l'obbligo sussiste solo qualora le stesse non abbiano posto in essere -presso un organismo pubblico o di fonte contrattuale del loro paese di origine- gli adempimenti che garantiscano gli stessi standard di tutela. Va citata inoltre la Circ. 30 gennaio 2008, n. 5/2008, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è intervenuto a fornire chiarimenti interpretativi relativamente alla disciplina del DURC contenuta nel D.M. 24 ottobre 2007, individuando inoltre la tipologia e l'elencazione dei benefici normativi e contributivi la cui fruizione è subordinata, dal 1° gennaio 2008, al possesso del DURC; anche l'INAIL, con la Circ. 5 febbraio 2008, n. 7 e con la successiva Nota 12 febbraio 2008, n. 1618, ha dettato le necessarie istruzioni operative. Da ultimo l'INPS ha emanato la Circ. 18 aprile 2008, n. 51, la quale contiene, oltre alle istruzioni, le modalità operative e procedurali per l'applicazione della nuova normativa sul DURC e per l'accesso ai benefici contributivi. In particolare, per attestare il rispetto della sola parte economica e normativa dei contratti e accordi collettivi, è stato istituito il modulo "SC37 Durc interno", che i datori di lavoro sono tenuti ad inoltrare annualmente (per il 2008, entro il 18 maggio - scadenza prorogata al 30 settembre dal Msg. 15 maggio 2008, n. 11126) e ulteriormente rinviata prima al 31 ottobre dal Msg. 11 settembre 2008, n. 20067 e infine al 31 dicembre dal Msg 23 ottobre 2008, n. 23462).Con il Msg. 6 giugno 2008, n. 13139 è stata poi rilasciata, nell'ambito della procedura del fascicolo elettronico aziende, la funzione di verifica della regolarità contributiva: tale funzionalità può essere attuata anche attraverso il cassetto previdenziale, strumento di consultazione della posizione aziendale accessibile via internet ai consulenti, alle associazioni di categoria, alle aziende ed ai rappresentanti legali (v. in proposito il Msg. 14 febbraio 2007, n. 4269 ed il Msg. 25 giugno 2008, n. 14521, nonché il successivo Msg. 6 agosto 2008, n. 17880 che ha temporaneamente sospeso la procedura di cui al Msg. 25 giugno 2008, n. 14521). Con la Circ. 15 dicembre 2008, n. 34/2008, il Ministero del lavoro ha introdotto ulteriori modifiche alla procedura per la concessione del DURC, stabilendo che, alla luce di quanto disposto dal D.M. 24 ottobre 2007, i datori di lavoro sono tenuti a fornire l'autocertificazione di inesistenza a proprio carico di "provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'Allegato A ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso Allegato relativo a ciascun illecito". Tale autocertificazione dovrà essere fornita una sola volta alla DPL territorialmente competente secondo la sede legale dell'impresa, tramite raccomandata A/R o fax, entro il 30 aprile 2009. All'invio sono tenuti anche i datori di lavoro che abbiano già trasmesso le autocertificazioni agli Istituti suddetti secondo le modalità previgenti. Non sono pertanto più dovuti l'invio del modello SC37 all'INPS (v. supra), né l'autocertificazione richiesta dall'INAIL in occasione dell'autoliquidazione 2007/2008 (v. Circ. 5 febbraio 2008, n. 7). Rilascio del Documento Unico Per quanto concerne il rilascio del DURC occorre esaminare le diverse tipologie di richiedenti: - Appalti pubblici: il DURC dovrà essere rilasciato al momento della partecipazione alla gara di appalto; - Lavori privati in edilizia: il DURC dovrà essere rilasciato prima dell'inizio dei lavori oggetto di concessione o di denuncia di inizio attività; - Attestazione SOA: il DURC dovrà essere rilasciato prima dell'inoltro della relativa istanza agli organismi preposti al rilascio. - Agricoltura: il DURC deve essere rilasciato con la massima tempestività e comunque non oltre 30 giorni dalla data di protocollazione. Requisiti di regolarità L'INPS, l'INAIL e la Cassa Edile sono tenuti a verificare la regolarità dell'impresa sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Per regolarità contributiva deve intendersi la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all'intera situazione aziendale alla data della richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del certificato, purché nei termini stabiliti per il rilascio o per la formazione del silenzio assenso. Ai fini INPS, vengono considerati requisiti di regolarità le seguenti condizioni: - correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici; - che i versamenti effettuati corrispondano all'importo del saldo denunciato entro il termine, - che non esistano inadempienze in atto; - che non esistano note di rettifica notificate, non contestate e non pagate. - che nel caso di richiesta di rateazione la Struttura competente abbia espresso parere favorevole motivato; - vi siano sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative (es. calamità naturali); - sia stata inoltrata istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito; - via siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa o in seguito a ricorso giudiziario. Facendo riferimento alla procedura di recupero delle agevolazioni contributive legate ai contratti di formazione e lavoro, dichiarati incompatibili con l'ordinamento comunitario dalla decisione CE 11 maggio 1999, C/128/2000, l'INPS - relativamente al rilascio del DURC alle aziende che versano correntemente i contributi ma sono tenute alla restituzione dei suddetti benefici - ha ritenuto di dover escludere la rilevanza delle somme derivanti dalla citata decisione CE ai fini del rilascio del DURC, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 1, c. 1176, L. n. 296 del 2006 (v. supra, Schema generale). Ai fini INAIL, l'azienda è regolare quando: - risulta titolare di codice cliente con PAT attive; - ha regolarmente dichiarato le retribuzioni imponibili in misura congrua rispetto ai lavori svolti ed alla dimensione aziendale; - ha versato quanto dovuto per premi ed accessori; - il rischio assicurato corrisponde, per natura ed entità, a quello proprio dell'appalto; - vi sia richiesta di rateazione accolta favorevolmente della struttura competente; - vi siano sospensioni dei pagamenti previste da disposizioni legislative (es. calamità naturali, condoni, emersione) ovvero da norme speciali; - siano state effettuate compensazioni su modello di pagamento unificato F24, ovvero la struttura verifichi che l'azienda è creditrice di importi a qualsiasi altro titolo compensabili; - vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella in via amministrativa o a seguito di ricorso giudiziario. Ai fini della Cassa Edile l'impresa si considera in regola quando: - ha versato i contributi e gli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione; - la stessa dichiari nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore lavorate e non (specificando le causali di assenza), non inferiore a quello contrattuale. La posizione di regolarità contributiva dell'impresa è verificata dalla Cassa Edile ove ha sede l'impresa per l'insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa; la Cassa Edile emette il certificato di regolarità contributiva a condizione che abbia verificato a livello nazionale che l'impresa non sia tra quelle segnalate come irregolari. Il Ministero del lavoro ha chiarito che il rilascio del DURC attesta la regolarità della contribuzione, per il periodo di validità del Documento stesso, con riguardo sia alla correttezza sia alla correntezza delle denunce periodiche e dei relativi versamenti: ne consegue che l'azienda in possesso di DURC, al fine di comprovare la correntezza dei pagamenti dovuti, può produrre agli organi di vigilanza il Documento stesso in sostituzione delle attestazioni di pagamento coincidenti con il periodo di regolarità certificato. Richiesta e validità del DURC Per la richiesta del DURC è stato elaborato un apposito modulo unificato che andrà compilato in base alla tipologia della richiesta. Il Documento Unico potrà essere richiesto in via telematica o allo Sportello Unico costituito presso le Casse Edili. Deputata a rilasciare il DURC è la Cassa Edile competente per territorio. Qualora anche uno solo degli Enti dovesse dichiarare l'impresa irregolare, verrà rilasciato un Documento Unico attestante la non regolarità dell'impresa. Nel caso in cui decorra il termine dei trenta giorni senza pronuncia da parte di INPS o INAIL, scatterà relativamente alla regolarità nei confronti di tali Enti la procedura del silenzio-assenso. Le dichiarazioni di regolarità emesse ai sensi dell'art. 86, comma 10, D.Lgs. n. 276 del 2003, limitatamente ai lavori privati in edilizia, sono valide per un periodo di un mese dalla data di rilascio. L'utilizzo della dichiarazione di regolarità, non più rispondente a verità, equivale ad uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale. Quanto al rilascio del DURC ai fini dei benefici contributivi, il D.M. 24 ottobre 2007 ha stabilito che la richiesta di certificazione rappresenta una procedura meramente virtuale, in quanto l'Istituto previdenziale che rilascia il DURC è lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio.


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