Il diniego di sanatoria non può discendere automaticamente dalla mera sussistenza del vincolo paesaggistico, ove tale vincolo sia di inedificabilità relativa e non assoluta. Né il giudizio di “non conformità alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici” e il conseguente diniego di compatibilità urbanistica possono basarsi esclusivamente sull’esistenza del “vincolo paesaggistico” e sulla natura assoluta dello stesso.
Per le opere abusive eseguite su aree sottoposte a vincolo in base alla c.d. legge “Galasso” n. 431/1985, il rilascio della concessione in sanatoria è ammesso, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 27, lett. d) della legge n. 326/2003 e dell’art. 32 della legge n. 47/1985, subordinatamente all’acquisizione del parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.
Ove il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria sia subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso, l’Amministrazione procedente risulta gravata quanto meno dell’onere di sollecitare il privato istante di procedere a richiedere il necessario parere paesaggistico. Infatti le Amministrazioni coinvolte nel governo del territorio e nella tutela dell’ambiente hanno oneri di collaborazione procedimentali con tutti i soggetti interessati, in linea non solo con i fondamentali principi di “buon andamento” che ispirano l’efficacia dell’azione amministrativa, ma anche per la tutela dell’iniziativa economica, pubblica e privata, il cui “valore”, anch’esso riconosciuto come principio costituzionale (art. 41, 1° comma, Cost.) non può essere compresso o, altrimenti, oltremodo mortificato da condotte negligenti o sommarie dei soggetti pubblici titolari dei poteri di governo del territorio e dell’ambiente.
C.G.A., Sez. I, 29 maggio 2013, n. 497