Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza n. 2683 del 09 maggio 2012
Presupposti necessari per l'annullamento d'ufficio del permesso di costruire. Un pronunciamento su tale questione arriva dalla sentenza in esame del Consiglio di Stato (Sezione III). Il caso in esame riguarda il provvedimento di ritiro d'ufficio del permesso di costruire per un'opera già realizzata, provvedimento deciso in base alla rilevata abusività non sanabile della porzione dell'edificio interessata dall'opera e ricadente in una zona d'interesse paesistico ambientale. Nella sentenza i giudici ricordano che “l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio di un titolo edilizio deve rispondere ai requisiti di legittimità codificati nell’art. 21 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ss.mm.ii., consistenti nell’illegittimità originaria del titolo e nell’interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione diverso dal mero ripristino della legalità, comparato con i contrapposti interessi dei privati”. L'annullamento d'ufficio di un permesso di costruire, secondo il Consiglio di Stato, è illegittimo nel caso in cui, oltre a mancare il presupposto dell'illegittimità originaria del titolo edilizio annullato, non è stato fatto neppure un cenno sia alla sussistenza, concretezza ed attualità dell'interesse pubblico (interesse della collettività al rispetto della disciplina urbanistica), sia all'interesse della società - titolare del permesso di costruire annullato - al mantenimento dell'opera realizzata.